Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale Centro di Riferimento (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).

Assegno di Inclusione (ADI) - 25/03/2024

Istituito dall’articolo 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2024

 

L’INPS, con una serie di circolari e comunicati resi nel corso del 2023-2024, ha fornito chiarimenti sull’assegno d‘inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli e dei nuclei familiari con componenti con disabilità, condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L’ADI costituisce un’integrazione del reddito familiare, fino ad una determinata soglia, ed un sostegno per i nuclei che abitano immobili in affitto con contratto registrato.

 

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. L’importo del beneficio spettante viene calcolato utilizzando una scala di equivalenza che tiene conto di varie condizioni.

 

Le domande possono essere presentate in via telematica attraverso il sito INPS con le proprie credenziali, presso patronati o presso i CAF, successivamente è necessario registrarsi sul Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD). Entro 120 giorni dal PAD va effettuato incontro presso i servizi sociali per l’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo e l’attivazione dei percorsi lavorativi. Sono soggetti all’incontro con i servizi anche i soggetti esclusi dai percorsi lavorativi per la firma del Patto per l’inclusione.

 

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell’Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • i componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;

 

i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

 

Nei casi di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (un accordo formale tra il lavoratore e il Centro per l’impiego) in cui vengono definite le azioni da intraprendere per la ricerca attiva del lavoro, la persona in cerca di lavoro, dopo aver dichiarato la propria disponibilità con la DID, è tenuta a svolgere le misure di politica attiva scritte nel patto di servizio, che può prevedere anche l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

 

Validata l’istruttoria di verifica, l’integrazione del reddito decorre dal mese successivo alla richiesta, e viene erogato mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI per un periodo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

 

Su richiesta, l’importo di integrazione del reddito familiare può essere suddiviso in quota pro-capite per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che siano genitori o siano considerati nella scala di equivalenza ADI.

 

È stato pubblicato altresì il calendario dei pagamenti delle rate successive alla prima (cosiddetti “rinnovi”) presentata entro febbraio 2024:

  • mercoledì 27 marzo 2024
  • venerdì 26 aprile 2024
  • martedì 28 maggio 2024
  • giovedì 27 giugno 2024
  • sabato 27 luglio 2024

 

Per le domande che verranno presentate nei prossimi mesi, con esito positivo dell’istruttoria a seguito avvenuta sottoscrizione del patto di attivazione, il primo pagamento è così disposto:

Domande presentate entro Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’istruttoria Disponibilità carte inclusione con importo accreditato per il ritiro presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto l’SMS
febbraio-24 febbraio-24 venerdì 15 marzo 2024
marzo-24 marzo-24 martedì 16 aprile 2024
aprile-24 aprile-24 mercoledì 15 maggio 2024
maggio-24 maggio-24 sabato 15 giugno 2024
giugno-24 giugno-24 martedì 16 luglio 2024

 

I requisiti d’accesso alla misura ADI (di cittadinanza, soggiorno e residenza) devono essere posseduti dai richiedenti per tutta la durata del beneficio, detti requisiti si sommano agli ulteriori (non essere sottoposto a misure cautelari o di prevenzione, non avere condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta, in caso di dimissioni volontarie non essere disoccupato nei 12 mesi successivi se sottoposto ad obblighi di attivazione lavorativa, non risiedere in strutture a totale carico pubblico e aver assolto all’obbligo di istruzione e/o di frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello).

 

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

 

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dev’essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

 

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

 

Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

 

Nel caso in cui il patto di attivazione digitale venga sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda o nello stesso mese, ma l’esito dell’istruttoria positiva venga confermato nel o nei mesi successivi, il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva all’esito positivo dell’Istruttoria, ma le mensilità del beneficio verranno riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate spettanti.

 

I requisiti economici invece sono i seguenti:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro. Nel caso di minorenni (ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013) il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
  • quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  • quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  • quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  • quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
     

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente (secondo le modalità di cui all’ allegato 2, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013).

  • un valore annuo di reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 ovvero di euro 7.560 (se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), moltiplicata per un parametro della scala di equivalenza ADI corrispondente; per chiarire, dal calcolo del reddito familiare vanno detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, l’assegno di inclusione, il reddito di cittadinanza e/o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà: queste non si cumulano al reddito familiare. Vanno esclusi anche i trattamenti assistenziali percepiti per la condizione di disabilità o non sottoposti a prova dei mezzi. Sono invece aggiunti al reddito i trattamenti assistenziali diversi da quelli percepiti per disabilità, ed i redditi sportivi dilettantistici pur se non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 150.000 euro, di valore ai fini IMU non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
  • 6.000 euro se il nucleo è di un solo componente;
  • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo fino a max 10.000).

 

Questi massimali sono incrementati di:

  • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
  • 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;

 

Nel patrimonio del nucleo familiare nessuno dev’essere intestatario né avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità
  • navi o imbarcazioni da diporto

 

Se l’INPS riscontra omissioni e difformità dell’ISEE 2023 rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria, ne informa il richiedente che potrà presentare i documenti giustificativi oppure una nuova DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica non difforme, nei tempi utili, per consentire l’accoglimento della domanda. Se non viene dato riscontro al rilievo dell’INPS la domanda verrà dapprima “sospesa”, in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024. Dunque, sul portale dell’INPS sarà verificabile il dettaglio delle causali delle domande respinte, e il richiedente potrà presentare istanza di riesame presso la sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria, o presentare ricorso giudiziario.

 

In caso di omissioni o difformità della DSU, i richiedenti riceveranno un SMS/mail di notifica dell’evidenza e le sedi li contatteranno per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

 

Invece le domande sospese per incongruenza della composizione del nucleo familiare tra DSU e stato di famiglia-ANPR, sono sottoposte all’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo richiedente, all’esito del quale potrà essere confermata la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel caso di veridicità del nucleo (ai fini ISEE), si potrà annullare la  “sospensione”, completando l’istruttoria come positiva.

 

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede

 

Si precisa che l’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia, purché vengano assolti gli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro e delle eventuali variazioni delle condizioni occupazionali richiesti dall’INPS tramite il modello ADI-Com.

 

Il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Entro 30 giorni il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa, qualora non provveda l’erogazione del beneficio verrà sospesa. La mancata comunicazione può essere sanata non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade

 

L’accettazione di un’offerta di lavoro della durata tra uno e sei mesi che preveda una retribuzione superiore ai 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare.

 

Durante l’erogazione dell’ADI l’avvio da parte di uno o più componenti il nucleo familiare di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, va comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio di tale attività, a pena di decadenza dal beneficio.

 

Il reddito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, è dunque individuato secondo il principio di cassa, e va comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. Il beneficiario percepirà l’ADI senza variazioni per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.

 

Il beneficio va successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

In corso di fruizione dell’ADI, qualora il nucleo familiare subisca modifiche rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione di variazioni causate da decessi e nascite, vengono meno gli effetti della precedente misura ed il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata.

 

Clicca qui per le modalità di utilizzo della carta di inclusione (GU n.53 del 4-3-2024)

 

Fonte HandyLex