Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale Centro di Riferimento (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate pubblicata ad Ottobre 2023 offre chiarimenti ed istruzioni sulla detraibilità delle spese sanitarie.
In particolare si segnala il capitolo 5 relativo a "spese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità", il quale riporta che:
Non sono deducibili
Le spese ammesse in deduzione sono:
Le spese per acquisto dei dispositivi medici rientrano solo tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Qualora invece il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento-deambulazione-locomozione – sollevamento delle persone con disabilità, la detrazione del 19% può essere fatta valere sull’intero importo della spesa sostenuta.
È consentita la detrazione anche senza la specifica prescrizione medica delle prestazioni rese dalle figure di professionali cui al D.M. 29 marzo 2001 purché sia indicata nel documento fiscale la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (infermiere anche pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedica, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli naturali o adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.
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