Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità 

nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).

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Certificazioni e forme di tutela

Riconoscimenti benefici L.104/1992

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Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 definisce persona con disabilità chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

La Legge 104/1992, tuttora vigente, costituisce il principale riferimento normativo per il riconoscimento dei diritti e dei benefici in favore delle persone con disabilità, che continuano ad applicarsi anche nel nuovo quadro introdotto dalla riforma.


Chi può richiedere i benefici

Possono presentare domanda le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tali da determinare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione.


Certificazione e percorso di riconoscimento

Procedura ordinaria (L. 104/1992)

Il percorso prevede:

  • certificato medico introduttivo, compilato  da un medico abilitato;
  • domanda all’INPS entro 90 giorni:
    • tramite il sito INPS con credenziali SPID, CIE o CNS;
    • oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria;
  • accertamento sanitario da parte della Commissione medico-legale integrata con un medico INPS.

Sperimentazione della nuova certificazione della disabilità

Dal 1° gennaio 2025, in alcune province è attiva la sperimentazione della nuova procedura di accertamento della disabilità, prevista dal d.lgs. 62/2024 e disciplinata dal DM 7 maggio 2024.

Nei territori coinvolti nella sperimentazione:

  • il certificato medico introduttivo telematico avvia direttamente il procedimento;
  • la procedura è semplificata e unificata;
  • le valutazioni relative a invalidità civile, riconoscimento dei benefici della L. 104/1992 e non autosufficienza confluiscono in un’unica valutazione di base;
  • l’accertamento può avvenire in un’unica visita o, nei casi previsti, su base documentale.

I benefici previsti dalla Legge 104/1992 restano pienamente applicabili, in coerenza con l’esito della valutazione di base.

 

Agevolazioni riconosciute in via generale

(in presenza del riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3 L. 104/1992)

  • diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica;
  • misure di sostegno nelle prove d’esame e nei concorsi pubblici;
  • facilitazioni per la partecipazione alla vita sociale e civile;
  • agevolazioni fiscali per spese di assistenza e familiari a carico, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
  • eventuali contributi regionali o locali, secondo le disposizioni territoriali.

Agevolazioni lavorative e assistenziali

(riconosciute quando dall’accertamento emerge una condizione che richiede sostegni assistenziali continuativi, art. 3, comma 3 L. 104/1992)

  • permessi lavorativi retribuiti e permessi orari;
  • permessi retribuiti per i familiari che assistono la persona con disabilità;
  • congedo straordinario retribuito fino a due anni, per i familiari che assistono la persona con disabilità, secondo le condizioni e l’ordine di priorità stabiliti dalla legge.