Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità
nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
La Legge 6/2004 istituisce l’Amministrazione di sostegno: un istituto a salvaguardia dei “soggetti deboli”, ovvero di coloro i quali, in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione sociale presentano aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale.
Chi può ottenerlo?
E' rivolto a tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.
La procedura per la nomina dell’Amministratore di sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.
Il Giudice fissa un’udienza nella quale dovrà, ove possibile, sentire personalmente l’interessato ed una volta valutati i bisogni e le richieste dello stesso, emetterà il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno.
In estrema sintesi il percorso per ottenere la nomina è il seguente:
L'Amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare, con decreto, ogniqualvolta vi sia un soggetto che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle attività tipiche della vita di tutti giorni e che, quindi, abbia bisogno di assistenza e sostegno.
Gli ambiti di intervento e il tipo di supporto prestato dall’Amministratore di sostegno vengono modulati nel decreto di nomina in base alle esigenze del Beneficiario.