Definizione
- Abbandonando il concetto di inserimento "obbligato", previsto dalla legge 482/68, la legge 68/99 introduce il concetto chiave di collocamento "mirato", inteso all’art 2 come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.
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Chi può ottenerla?
Possono ottenere la certificazione per il collocamento mirato:
- persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone disoccupate affette da minorazioni fisiche, psichiche e persone con disabilità intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione);
- persone sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
- vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L. 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Come ottenerla?
Il percorso per ottenere la certificazione è il seguente:
- recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
- presentare la domanda di riconoscimento dei benefici entro 90 giorni:
- tramite il sito web dell’INPS (qualora in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS);
- oppure tramite Patronato;
- oppure tramite Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS);
- effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data prestabilita.
Quali sono i benefici?
I benefici della Legge 68/1999 sono i seguenti:
- ai lavoratori assunti a norma della Legge 68/1999 (art. 10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori;
- il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
Le persone disoccupate che hanno ottenuto la certificazione a norma della Legge 68/1999 possono inoltre accedere alle liste delle categorie protette presso i Centri per l’Impiego.