Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità
nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
La Corte d’Appello di Torino, Terza Sez. Civile, con la sentenza n. 507/2024 ha rigettato l’appello proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana avverso l’ordinanza del 13.2.2023, resa dal Tribunale Civile di Biella, nel giudizio ex art. 702 bis cpc incardinato dal padre di un ragazzo con disabilità intellettivo relazionale, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, allora minorenne, con cui il Tribunale aveva ordinato alla Federazione la cessazione del comportamento discriminatorio tenuto in pregiudizio del minore mediante rimozione degli ostacoli che impediscono a quest’ultimo di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico.
Si tratta di una conferma da parte della Corte d’Appello di una ordinanza unica nel suo genere, la prima in Italia che ordina ad una Federazione Sportiva di cessare un comportamento discriminatorio ai danni di un ragazzo con disabilità.