Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità
nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio. Il provvedimento introduce nuove misure di tutela per i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%. L’obiettivo è offrire un supporto concreto a chi affronta percorsi di cura complessi, conciliando salute e lavoro.
Tra le novità principali, il congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, richiedibile una volta esauriti tutti gli altri periodi di assenza giustificata. Durante il congedo, il posto di lavoro è conservato, non si percepisce retribuzione né si possono svolgere altre attività lavorative. Il periodo non è utile ai fini previdenziali, ma può essere riscattato con versamento volontario dei contributi. Al termine, il lavoratore ha diritto prioritario allo smart working, se compatibile con la mansione. Per gli autonomi è prevista la sospensione dagli incarichi continuativi fino a 300 giorni. La legge non definisce una procedura operativa: si consiglia di presentare richiesta scritta al datore di lavoro, allegando copia del verbale di invalidità civile ≥74%, con dati sensibili omessi.
Dal 1° gennaio 2026 sarà inoltre possibile usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito per visite mediche, esami diagnostici e cure frequenti prescritte da medici di base o specialisti. I permessi saranno disponibili per lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, e per i genitori di figli minori con le stesse condizioni. L’indennità sarà erogata e conguagliata dal datore di lavoro secondo le regole previste per la malattia.
Le nuove misure si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente, come il congedo retribuito per cure previsto dalD.lgs.. 119/2011, che consente ai lavoratori con invalidità superiore al 50% di assentarsi fino a 30 giorni all’anno per cure correlate all’invalidità riconosciuta.