Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità
nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
È l’indennità spettante ai lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo straordinario per assistere un familiare con handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992).
Prevista dall’art. 42, D.Lgs. 151/2001.
È riconosciuta fino a un massimo di 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionabili.
Lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, somministrazione, apprendistato).
Non spetta a: lavoratori autonomi, parasubordinati, domestici e agricoli a giornata.
Si segue un ordine di priorità familiare (coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle, parenti entro il terzo grado).
Base: ultima retribuzione percepita prima dell’assenza.
Comprende: paga base, scatti, superminimi fissi, indennità continuative (funzione, disagio se stabile), EDR, ratei di 13ª e 14ª.
Escluse: straordinari, turni/notte/festivi, premi occasionali, provvigioni.
Se il mese precedente non ha retribuzione (CIG a zero ore, assenza totale), si considera l’ultimo mese retribuito utile.
In caso di trasformazione oraria (da full-time a part-time o viceversa), vale la retribuzione del nuovo orario.
Part-time orizzontale: nessuna differenza, la base è l’ultima retribuzione part-time.
Part-time verticale/ciclico: il congedo vale solo nei periodi lavorativi previsti.
Intermittente: si calcola solo sulle giornate effettivamente lavorate, non sulle settimane senza attività.
Determinato/somministrazione/apprendistato: si applicano le stesse regole.
Se l’ultimo mese comprende ferie, malattia, permessi o CIG parziale → la base resta sulle voci fisse, al netto di integrazioni.
Se mese totalmente senza retribuzione → si guarda al mese utile precedente.
L’INPS fissa un tetto rivalutato annualmente (57.038,42 € per il 2025).
Limiti operativi 2025: circa 3.827,03 €/mese o 125,82 €/giorno.
Se la retribuzione supera i limiti, si percepisce solo fino al tetto.
Se il massimale si esaurisce, nei mesi successivi non si riceve più indennità.
Nei congedi che attraversano due anni, si applicano i massimali di ciascun anno sulle relative giornate.
Privato: di norma anticipa il datore in busta paga (conguaglio UNIEMENS).
In alcuni casi (agricoli a TD, spettacolo, mancata anticipazione aziendale): pagamento diretto dall’INPS.
Pubblica Amministrazione: paga direttamente l’amministrazione.
Tempi: generalmente seguono il calendario paghe; eventuali arretrati/conguagli vengono liquidati nei cedolini successivi.
Tassazione ordinaria IRPEF e addizionali, esposta in CU come reddito da lavoro dipendente.
Copertura previdenziale con contributi figurativi (pieni ai fini del diritto e della misura della pensione).
Non maturano ferie, ROL, tredicesima, TFR/TFS.
L’indennità è pignorabile nei limiti previsti per la retribuzione (max 1/5, salvo crediti alimentari).
Permessi 104: compatibili nello stesso mese, non nello stesso giorno.
Maternità/paternità, malattia o infortunio: prevalgono e sospendono il congedo.
CIG: con CIG parziale si calcola al netto dell’integrazione; con CIG a zero ore il congedo non si apre.
Giorni festivi/ponti: conteggiati se non c’è ripresa effettiva tra due periodi di congedo.
Fruizione solo a giorni (non a ore).
L’indennità concorre al reddito per ISEE e prestazioni collegate.
Incide sulle detrazioni fiscali come qualsiasi reddito da lavoro dipendente.
Va controllata in busta paga (voce “Congedo straordinario art. 42 D.Lgs. 151/2001”) e nel Fascicolo previdenziale per verificare l’accredito figurativo.
Necessari: ultima busta paga retribuita, dati contrattuali, eventuali variazioni d’orario.
L’INPS può verificare requisiti (es. convivenza, ricovero a tempo pieno dell’assistito).
In caso di errori o indebiti: rettifica tramite datore/INPS; possibile ricorso amministrativo o giudiziale.
Norme: art. 42 D.Lgs. 151/2001; art. 3, c. 3, L. 104/1992.
Prassi INPS: circolare 39/2023; messaggio 3096/2022; messaggio 30/2024; circolare annuale con aggiornamento massimali (2025 = 57.038,42 €).