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nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).

Il Garante Nazionale: garantire l’accesso dei professionisti sanitari nelle scuole - 04/11/2025

Con la sua prima Raccomandazione ufficiale (n. 1/2025), il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha chiarito un tema di grande importanza per l’inclusione scolastica: l’accesso in classe dei terapisti e dei professionisti sanitari incaricati di seguire studenti con disabilità.

La raccomandazione nasce dalla segnalazione di una madre, alla quale era stato negato l’ingresso a scuola del medico della ASL che assisteva il figlio con disturbo dello spettro autistico, poiché mancava l’autorizzazione degli altri genitori della classe. Un caso non isolato: l’indagine del Garante ha evidenziato che in molte scuole italiane vengono imposte procedure complesse e non necessarie, come la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni o del casellario giudiziario del professionista.

Il Garante ha sottolineato che simili prassi costituiscono una barriera all’inclusione scolastica e ostacolano il pieno esercizio del diritto allo studio. L’accesso dei professionisti sanitari, infatti, è parte integrante dei percorsi personalizzati previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dai piani terapeutici stabiliti dai servizi competenti.

La Raccomandazione richiama la normativa nazionale e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ribadendo che la scuola, insieme agli enti locali e al servizio sanitario, ha il dovere di garantire la presa in carico educativa e sociale della persona con disabilità, favorendo la sua piena partecipazione alla vita scolastica e comunitaria.

Per questo motivo, il Garante precisa che l’unica autorizzazione necessaria per l’ingresso in classe del professionista esterno è quella del Dirigente Scolastico. Tale autorizzazione deve essere accompagnata da una comunicazione preventiva ai docenti e alle famiglie e da una dichiarazione del terapista sul rispetto della riservatezza.

La richiesta di consenso da parte dei genitori degli altri studenti non è invece giustificata, poiché l’intervento del professionista riguarda esclusivamente l’alunno con disabilità e non comporta alcun contatto diretto con i compagni.

Il documento del Garante invita quindi le scuole a modificare i propri regolamenti per eliminare prassi discriminatorie e garantire, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, il diritto all’inclusione e alla continuità terapeutica degli studenti con disabilità.

Fonte: Handylex