Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità
nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 novembre 2022, n. 16, art. 12, comma 4 e ss.mm.i.).
Una recente circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute introduce importanti modifiche nelle procedure di accertamento per la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le novità si inseriscono nel contesto della legge n. 177/2024, che ha riformulato l’art. 187 del Codice della Strada.
La principale novità riguarda l’eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica come elemento essenziale del reato. D’ora in avanti, è sufficiente accertare la presenza di molecole attive o metaboliti attivi di sostanze psicotrope nel sangue o nella saliva del conducente, anche in assenza di una manifesta alterazione della capacità di guida.
Secondo la circolare, la condotta diventa penalmente rilevante se:
la sostanza è attivamente presente nell’organismo (quindi in forma ancora efficace);
l’assunzione è avvenuta in un arco temporale prossimo alla guida, tale da far presumere la permanenza dell’effetto durante la condotta stradale.
Non è invece sufficiente, ai fini penali, il riscontro della sostanza nelle urine, se non ai fini dell’idoneità alla guida, regolata dagli artt. 119 e 128 del Codice della Strada.
La circolare non distingue tra uso illecito e uso terapeutico dei farmaci, il che solleva serie preoccupazioni per le persone con disabilità o patologie croniche, che assumono regolarmente psicofarmaci su prescrizione medica (ad esempio antiepilettici, antidepressivi, ansiolitici).
Questa impostazione potrebbe configurare una disparità di trattamento, penalizzando persone che non rappresentano un rischio reale per la sicurezza stradale ma che, per ragioni cliniche, mantengono livelli costanti di farmaci nel sangue o nella saliva, anche in assenza di effetti alteranti.
Secondo diverse letture critiche, la nuova disciplina potrebbe entrare in conflitto con:
l’art. 3 della Costituzione, che garantisce uguaglianza formale e sostanziale, poiché la norma rischia di colpire in modo sproporzionato chi assume farmaci per motivi di salute;
l’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, mettendo in discussione la legittimità di trattamenti terapeutici;
il principio di offensività del diritto penale, poiché si punisce una condizione (la mera presenza della sostanza) senza valutare il reale pericolo o danno.
La norma, in assenza di soglie quantitative minime o criteri clinicamente validati, amplia la discrezionalità applicativa e può tradursi in un’eccessiva rigidità che colpisce anche situazioni di pieno controllo e stabilità terapeutica.
La nuova disciplina risponde a finalità di sicurezza stradale e si inserisce negli obiettivi europei della “Vision Zero”. Tuttavia, senza distinguere tra uso terapeutico e abuso, rischia di avere ricadute ingiuste per molti cittadini.
È auspicabile un intervento normativo o interpretativo che:
introduca soglie di tolleranza basate su criteri medico-scientifici;
valorizzi la compatibilità del trattamento farmacologico con la guida, invece di prevedere sanzioni automatiche;
salvaguardi la libertà di circolazione e il diritto alla salute delle persone con disabilità o patologie croniche.
Serve un bilanciamento tra sicurezza collettiva e tutela dei diritti individuali, per evitare che strumenti pensati per prevenire i rischi finiscano per creare nuove forme di discriminazione indiretta.