Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza regionale" (L.R. 41/96, art 18, comma 2 bis).

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Lavoro

Domande frequenti sul lavoro

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Qual'è la modalità di assunzione per la persona disabile?

Per poter accedere ai benefici della legge n.68 del 1999 le persone con disabilità in possesso dello stato di disoccupazione devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio.

Quale sarà il rapporto di lavoro instaurato?

Ai lavoratori assunti a norma della legge 68/99 (art. 10) si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Ci sono percorsi personalizzati di integrazione lavorativa?

I percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, che si realizzano attraverso l'attivazione di tirocini di formazione, rappresentano gli strumenti più idonei a garantire il diritto alla formazione, al lavoro e alla piena integrazione delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro.

Essi vengono attivati dalle strutture competenti in materia di collocamento mirato dell’Area Agenzia regionale per il lavoro con la collaborazione dei Servizi di Integrazione Lavorativa, istituiti dalla legge regionale 41/96 o di altri idonei servizi pubblici con il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di tali strumenti.

Chi ha l'obbligo di assunzione?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità secondo la seguente articolazione:

  • 7% dei lavoratori se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori se il datore di lavoro occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti.
Il lavoratore disabile può essere licenziato?

La Corte di Cassazione civile, con sentenza n.10576/2017, ha accolto il ricorso di un lavoratore disabile palermitano, licenziato dalla sua azienda per aggravamento e inidoneità. Ad accertare le sue condizioni di salute, era stato il medico competente. Ma "la legge prevede che questo compito spetti solo alla Commissione medica integrata".

Il lavoratore che assiste più familiari con handicap grave ha diritto al cumulo dei permessi o no?

I permessi di cui alla legge 104 consistono in tre giorni di permesso mensile retribuito o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero, per permettere di assistere il familiare disabile grave.

I permessi lavorativi sono disciplinati dall’articolo 33 della Legge 104/1992.

Se, dunque, il lavoratore ha la necessità di assistere più familiari disabili il decreto n.119 del 2011, all’art.6, ha disciplinato e aggiunto all’art 33 della L.104 uno specifico periodo che stabilisce la possibilità per il dipendente di prestare assistenza nei confronti di più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La normativa, come visto, permette al lavoratore il cumulo dei permessi di cui alla Legge 104, ma alle seguenti condizioni:

  • Solo se i familiari da assistere sono il coniuge e i parenti o affini di primo grado;
  • Se i familiari da assistere sono parenti o affini di secondo grado, ma solo a patto che i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Non è ammesso il cumulo dei permessi nei casi in cui il familiare disabile da assistere sia un parente o affine entro il 3° grado.

A chi mi posso rivolgere?
  • Collocamento Mirato
    Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia
    collocamentomirato.gorizia@regione.fvg.it
    Tel. 0481.386 628
  • Collocamento Mirato
    Via Canaletto, 5 - 33170 Pordenone
    collocamentomirato.pordenone@regione.fvg.it
    Tel. 0434.231 547 - 548
  • Collocamento Mirato
    Scala dei Capuccini, n. 1 - 34131 Trieste
    collocamentomirato.trieste@regione.fvg.it
    Tel. centralino 040.369104 - digitare l’opzione 3 e gli interni: 3240 - 3241 - 3257 - 3258.
  • Collocamento Mirato
    Viale G. Duodo, 3 - 33100 Udine
    collocamentomirato.udine@regione.fvg.it
    Tel. 0432.209 560 - 415 - Posta certificata (Pec): lavoro@certregione.fvg.it
Dove posso trovare maggiori informazioni su procedure e strumenti del collocamento mirato?

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