Centro di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'inclusione delle persone con disabilità.
Riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza regionale" (L.R. 41/96, art 18, comma 2 bis).

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I servizi per i minori

Handicap (L. 104/92) - minori

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Definizione
  • Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'handicap le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Percorso per ottenere il riconoscimento
  • Recarsi dal pediatra o da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  • presentare all'INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento dei benefici;
  • effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
Quali benefici e/o agevolazioni garantisce il riconoscimento

1. L'articolo 3, co. 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Ha diritto

  • soggiorno per cure;
  • diritto all'educazione e all'istruzione/integrazione scolastica;
  • spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;


2. L'articolo 3, co. 3 della Legge 104/92 riconosce come "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età , "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Permessi e Congedo straordinario retribuito

1. Permessi fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità:

  • la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minori con handicap in situazione di gravità (L.104/92, art. 3, co. 3) hanno diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino;
  • oppure, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di due ore se il proprio orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore;
  • ovvero a un permesso giornaliero retribuito di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore;
  • 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
     

2. Permessi dopo il 3° anno di vita della persona con disabilità:

  • i genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente. I permessi non fruiti nel mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.
     

3. Congedo straordinario retribuito

  • La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave (L.104/92, art. 3, co. 3) di usufruire di due anni di congedo retribuito.

L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

4. Permessi e ricovero in istituto:

Legge 104/1992 esclude la concessione dei permessi lavorativi ai familiari della persona disabile ricoverata a tempo pieno.
Ma nel caso in cui la persona sia in:

  • coma vigile e/o in situazione terminale;
  • sia un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
  • oppure debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompendo effettivamente il tempo pieno del ricovero e determinando il necessario affidamento (del disabile) all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi.

In questi casi il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

Diritto di famiglia, diritto del lavoro

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 marzo 2008, n. 7945, ha stabilito che il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Semplificazioni introdotte con l'approvazione della Legge 114 del 11 agosto 2014

Prima dell'11 agosto 2014 un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, doveva, al compimento dei 18 anni, sottostare ad una nuova valutazione dell’invalidità altrimenti veniva revocata l’indennità e non veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Con l'approvazione della Legge 114 - in particolare l'art. 25 "Semplificazione per i soggetti con invalidità" - però, per fortuna, qualcosa è cambiato. L'art. 25 comma 5 sancisce, infatti, che "ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore".

L'art. 25 comma 6 sancisce, inoltre, che "ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore". Al raggiungimento della maggiore età, dunque, è prevista la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari.